IL CoNaMaL DIFFIDA IL COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PER L’ILLEGITTIMA PROPROGA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME.

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Il Coordinamento Nazionale Mare Libero APS (CoNaMaL) si è costituito a Firenze il 20 ottobre 2019, dalla volontà di cittadini, associazioni e comitati già attivi da anni in molti territori italiani, dal litorale romano al Cilento, dalla Versilia alla Riviera romagnola, uniti dal comune intento di liberare il mare e le spiagge e restituirli alla collettività. 

Analogamente a quanto sta facendo nei confronti di tutti i comuni costieri italiani che abbiano previsto una nuova proroga delle concessioni balneari, il Coordinamento Nazionale Mare Libero ha trasmesso in data 05/01/2024 una diffida formale al Comune di Pontecagnano Faiano (SA) per chiedere il rispetto di quanto previsto dall’ordinamento eurounitario e dalla giurisprudenza nazionale ed europea: dichiarare cessati tutti i rapporti concessori che abbiano beneficiato di proroga, in quanto essa viola l’art. 12 della nota Direttiva Bolkestein, oltre agli articoli 49, 56 e 106 Del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, che subordinano L’affidamento a privati di attività di interesse transfrontaliero certo all’espletamento di una procedura selettiva aperta, trasparente e imparziale. 

Si diffida pertanto l’amministrazione comunale ad emanare i provvedimenti di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive, dello Sportello Unico per l’Edilizia e del Settore amministrativo competente conseguenti all’attuale mancanza di titoli per esercitare attività sul demanio marittimo e ad ordinare lo sgombero immediato di tutte le opere di facile rimozione; si chiede, poi, all’Agenzia del Demanio e alla Guardia Costiera di avviare l'incameramento delle opere di non facile rimozione, come previsto dall’art. 49 del Codice della Navigazione, ferma restando la facoltà in capo al Comune (di cui Mare Libero auspica voglia avvalersi) di ordinarne, invece, la demolizione che, come previsto dal medesimo articolo, deve essere effettuata a spese del concessionario uscente. 

Il testo è trasmesso per conoscenza alle procure ordinaria e della corte dei conti, affinché possano valutare l’esistenza dei presupposti che possano condurre ad eventuali conseguenze civili, penali, amministrative ed erariali in capo agli organi politici e ai settori tecnici dell’amministrazione comunale, in quanto più volte il Consiglio di Stato ha sottolineato la responsabilità dei funzionari amministrativi nel dare diretta applicazione alle norme dell’Ordinamento eurounitario, anche disapplicando le norme nazionali con esso contrastanti, incluso il caso in cui il contrasto riguardi una direttiva self-executing. 

Fra gli argomenti che il Comune ha usato per giustificare la previsione di una proroga, vi è l’annullamento da parte della Corte di Cassazione della Sentenza del Consiglio di Stato numero 18 del 9 novembre 2021 (in ogni caso la n.17 non è stata coinvolta nell’annullamento, rimanendo viva e vegeta); a tal proposito Mare Libero rileva che già più volte i tribunali amministrativi, incluso il Consiglio di Stato (con sentenza numero 11200 del 27 dicembre 2023), si sono espressi in seguito a tale annullamento, ribadendo che esso non inficia in alcun modo la scadenza al 31 dicembre 2023, non più rimandabile, di tutte le concessioni illegittimamente prorogate. 

Se il Comune non darà seguito a quanto richiesto, il Coordinamento è pronto a ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, contro una misura che, nel violare i principi di concorrenza legati all’affidamento a privati di un bene pubblico, per di più di natura demaniale, lede in realtà in primo luogo i diritti dei bagnanti a poter fruire di un servizio erogato da un soggetto individuato a valle di una selezione realmente imparziale, che garantisca prezzi vantaggiosi e massima qualità. 

La gestione perpetua delle spiagge ha portato ad un eccessivo potere contrattuale delle categorie di impresa balneare nei confronti di una classe politica sempre più debole, che si è rivelata nel complesso incapace di stabilire la supremazia sugli interessi parziali di categoria dei diritti dei cittadini-bagnanti, dei lavoratori del settore (troppo spesso sfruttati) e dell’esigenza di tutela dell’ecosistema spiaggia, fin troppo deturpato dall’impatto umano, che sta mettendo sempre più a rischio la capacità della spiaggia di costituire un confine naturale, capace difenderci naturalmente dall’innalzamento del livello del mare e dai cambiamenti climatici. Solo quando l’ordine delle priorità sarà ristabilito, e le previsioni normative ad ogni livello non saranno più appaltate alla volontà esclusiva di una lobby privilegiata, sarà possibile ripristinare le giuste priorità, e riconoscere quindi la necessità che la concessione costituisca un’eccezione ad una semplice regola: le spiagge devono rimanere libere, gratuite, accessibili da tutti e da tutte. 

MARE LIBERO PONTECAGNANO FAIANO


DIFFIDA

COORDINAMENTO NAZIONALE MARE LIBERO APS (CO.NA.MA.L.) 

Via delle Zattere 37 00121 Roma 

C.F. 96437810581 

AL SINDACO DEL COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO Giuseppe Lanzara protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it 

ALL’ASSESSORE ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIO DEL COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO 

Dario Vaccaro protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it 

Al Responsabile Ufficio Demanio 

Ing. Pisaturo Maurizio pisaturo@comunepontecagnanofaiano.sa.it 

ALL’ AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO protocollo.agcm@pec.agcm.it 

ALL’AGENZIA DEL DEMANIO 

dre_campania@pce.agenziademanio.it 

ALLA GUARDIA COSTIERA DI SALERNO cp-salerno@pec.mit.gov.it 

ALLA REGIONE CAMPANIA 

urp@pec.regione.campania.it 

ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCE DI SALERNO E AVELLINO sabap-sa@pec.cultura.gov.it 

E p.c. 

ALLA PROCURA REGIONALE E.R. DELLA CORTE DEI CONTI 

campania.procura@corteconticert.it 

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI SALERNO prot.procura.salerno@giustiziacert.it 

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C.F. 96437810581

OGGETTO: 

1) Cessazione efficacia concessioni demaniali marittime al 31.12.2023. Illegittimità di atti amministrativi di proroga e/o di prolungamento dell’efficacia delle stesse al 31.12.2024. 

2) Conoscenza delle amministrazioni comunali -organi politici e settori tecnici amministrativi- del termine di efficacia delle concessioni e delle consapevoli conseguenze civili, penali, amministrative ed erariali a cui andrebbero incontro nell’ emanare atti di prolungamento e/o proroga con efficacia oltre al 31.12.2023. 

3) Decadenza delle autorizzazioni-licenze per l’esercizio delle attività economiche di gestione stabilimenti balneari – chioschi bar e attività connesse alla concessione demaniale marittima decaduta (atto presupposto). Ordinanza divieto prosecuzione attività. 

4) Verifica consistenza manufatti presenti sull’ arenile ai sensi delle condizioni contrattuali delle concessioni- contratto e dll’ art. 49 Cod. Nav.. 

5) DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.274 del 21/12/2023 - ATTO DI INDIRIZZO PER IL RIORDINO E L’EFFICACIA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AD USO TURISTICO-RICREATIVO 

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Il sottoscritto Avv. Roberto Biagini, nato a Rimini il 01.01.1965 (BGNRRT65A01H294R), nella sua qualità di Presidente e rappresentante legale pro-tempore del COORDINAMENTO NAZIONALE MARE LIBERO APS (CO.NA.MA.L.) corrente in Roma, Via delle Zattere n. 37 (CF 96437810581) 

PREMESSO 

1. Con sentenze n. 17 e 18 del 9 Novembre 2021 il Consiglio di Stato convocato in Adunanza Plenaria ha dichiarato non conformi ai principi eurounitari (Art. 12 

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Direttiva 2006-123-CE e art. 49,56,106, T.F.U.E.) le proroga generalizzate alle scadenze delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo. 

2. L’Adunanza plenaria ritiene che l’obbligo di non applicare la legge anticomunitaria gravi in capo all’apparato amministrativo, anche nei casi in cui il contrasto riguardi una direttiva self-executing. Quindi tutti i soggetti dell’ordinamento compresi gli organi amministrativi e cioè gli enti territoriali e i propri organi e non solo i giudici, devono riconoscere come diritto legittimo e vincolante le norme comunitarie, non applicando le norme nazionali contrastanti. 

3. La Plenaria prevedeva un intervallo di tempo necessario all’espletamento delle gare idonee a garantire il confronto competitivo, e, con auspicio strumentale al riordino della materia da parte del legislatore, decideva che le concessioni demaniali in essere avrebbero prodotto effetti fino al 31 dicembre 2023, ma che, scaduto tale termine, esse si sarebbero ritenute prive di effetti a prescindere dal subentro di soggetti concessionari, e che qualunque proroga legislativa del termine considerato sarebbe stata intesa incompatibile con il diritto europeo e, pertanto, immediatamente non applicabile ad opera non solo del giudice, ma di qualsiasi organo amministrativo, doverosamente legittimato a considerare, da quel momento, “tamquam non esset” le concessioni in essere. 

4. Non viene inficiato il contenuto sostanziale espresso dalle due sentenze dell’Adunanza Plenaria del C.D.S. n. 17 e 18 del 9 Novembre 2021 dalla recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 32559 del 23.11.2023 in quanto essa ha annullato per diniego di giurisdizione la sola sentenza della Plenaria n. 18 (in ogni caso la n. 17 non ha subito nessun provvedimento caducatorio), restando fermi i principi sanciti che riflettono gli orientamenti espressi dalla Corte di Giustizia e dalla consolidata giurisprudenza come del resto immediatamente rilevato non solo dal T.A.R. Lazio -Sez. V Ter-, del T.A.R. Lazio, Sez. II, Latina con le sentenze n.19051 del 15 Dicembre 2023 e 882 del 20 Dicembre 2023 e Tar Liguria n. 1003 del 21.12.2023, ma addirittura dal Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza n. 11200 del 27 dicembre 2023. 

5. Il recente PARERE MOTIVATO della Commissione U.E. del 16.11.2023 -INFR (2020)4118 (2023)7231 -indirizzato alla Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in merito al quadro normativo che disciplina le autorizzazioni per l'utilizzo di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per attività turistiche e ricreative, ha riconfermato il totale 

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scostamento dello stato membro Italia alla normativa unionale in tema di concorrenza ribadendo la non conformità di proroghe generalizzate alla scadenza delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo. 

6. Il Consiglio di Stato con sentenze rispettivamente n. 2192 del 1° marzo 2023, 7992 del 28 Agosto 2023 e con l’ultima surrichiamata n. 11200 del 27 dicembre 2023; il Tar Puglia, Sezione I, Bari, n.753 del 11 Maggio 2023, il Tar Liguria Sezione I, n. 685 del 3 Luglio 2023, il Tar Campania, Sezione VI, Napoli, n. 4610 del 31 Luglio 2023 e il Tar Campania – Salerno, II, n. 1306 del 6 Giugno 2023 hanno ribadito tale scadenza al 31.12.2023 affermando non compatibile con il diritto eurounitario, e quindi disapplicando ai casi loro sottoposti, anche le proroghe previste dalla legge “Draghi” n. 118-2023 (efficacia concessioni al 31.12.2024) e dalla legge “Meloni” n. 14-2023 (31.12.2025). 

Categorico sul punto il T.a.r. Puglia, Sezione I, Bari n. 753 dell’11 Maggio 2023: ”8. Ciò significa che anche la più recente proroga legislativa automatica delle concessioni demaniali prevista prima fino al 31 dicembre 2023 e poi fino al 31 dicembre 2024, disposta dall’art. 3, comma 1, della legge 5.8.2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 (cd. decreto milleproroghe) -al quale ha fatto cenno il patrono del ricorrente in occasione della udienza pubblica- è coinvolta, con le conseguenze del caso, nel ragionamento giuridico sopra esposto. Ciò, non solo perché tali disposizioni rievocano norme nazionali già dichiarate in contrasto con l'ordinamento eurounitario dalla corte di giustizia nel 2016 e nel 2023 (determinando in via di fatto una reviviscenza delle stesse) ma, a maggior ragione, dopo il recente intervento della Corte di giustizia UE che, nella recente sentenza 20 aprile 2023, n. 348/22, ha ribadito la necessità di evitare ulteriori proroghe e l’obbligo di pretendere l'assegnazione della concessionedemaniale solo all'esito dello svolgimento di una procedura selettiva. Con un chiaro richiamo in termini di disapplicazione delle norme interne non conformi rivolto sia alle amministrazioni, che al giudice nazionale”. 

7. Dall’ Albo Pretorio del Comune di Pontecagnano Foiano (SA) abbiamo appreso che con Delibera di Giunta Comunale n.273 del 21/12/2023 nonostante: a) la chiarezza degli arresti giurisprudenziali sopra richiamati; b) la procedura d’infrazione aperta nei confronti dello stato italiano e quindi la piena cognizione della contrarietà all’ordinamento giuridico di ogni determinazione amministrativa non conforme, il Comune di Pontecagnano Faiano, pur non avendo ancora iniziato 

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procedure selettive ed avvalendosi di norme dichiarate “illegittime” dalla giurisprudenza citata, ha differito al 31 dicembre 2024 l’efficacia delle concessioni demaniali marittime. 

8. L’art.3, comma 3, della Legge Draghi 118-2022, nella sua originaria formulazione, come ci tiene ad evidenziare codesto Comune, prevederebbe, in ogni caso, che “In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024”. 

9. La norma (precisato che come detto la giurisprudenza richiamata la ritiene in ogni caso anch’essa da disapplicare) è chiara nella sua struttura in quanto, per avvalersene, le pubbliche amministrazioni è necessario provino: a) di aver già iniziato una procedura di gara (viene citata per due volte la parola “conclusione” che presuppone evidentemente un “inizio”); b) la presenza di “ragioni oggettive” che impediscono “la conclusione” di una procedura già iniziata (Tar Liguria, I, n. 999 del 23.11.2022). 

10. Nella delibera il Comune di Pontecagnano Faiano non evidenzia né il presupposto di applicazione della norma, e cioè “l’aver dato inizio alla procedura selettiva”, né motiva il successivo impedimento che impedirebbe di concluderla e cioè le “ragioni oggettive” che impediscono la “conclusione” della procedura. 

11. Il Comune di Pontecagnano Faiano, in buona sostanza, con tale delibera - anziché orientarsi per l’applicazione del diritto eurounitario - ha rimandato le procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione dei nuovi concessionari, prorogando le attuali concessioni al 31.12.2024. 

12. A prescindere dagli effetti che si ritiene possa produrre (o non produrre) tale delibera di Giunta in tema di indizioni delle future (e ad oggi, come detto non certe) pubbliche evidenze, quello che risulta in ogni caso incontrovertibile è la cessazione di efficacia delle concessioni demaniali marittime dal primo di Gennaio 2024. 

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13. Tale effetto comporta il rientro del bene demaniale nella piena disponibilità della Pubblica Amministrazione e – per essa – della collettività e il dovere per l’ente locale di prendere atto da oggi della carenza di titolo per l’occupazione degli immobili da parte degli ex concessionari: “la scadenza della concessione 

rende sine titulo l'occupazione degli immobili. Lo sgombero è, solo per tale motivo, provvedimento immediatamente obbligatorio e vincolato, né necessita attendersi l'individuazione di un nuovo concessionario (che, in linea puramente astratta, potrebbe perfino non esserci mai, laddove l'amministrazione si determini per la gestione diretta dell'area o per la sua devoluzione all'uso pubblico generale: che è, del resto, la forma di godimento normale e residuale del demanio marittimo, in assenza di provvedimenti di diverso contenuto). Diversamente opinando si darebbe luogo, di fatto, ad una proroga inammissibile e sine die di un rapporto concessorio già cessato" (Consiglio Giustizia Amministrativa Regione SicIlia, sez. giur., 22 maggio 2023, n. 350). 

14. Questo vuol significare che il Comune di Pontecagnano Faiano, insieme agli altri Enti Pubblici normativamente deputati ad intervenire sul demanio marittimo, nell’ambito delle rispettive competenze, sono obbligati ad emanare tutti i provvedimenti di indirizzo, controllo ed eventualmente sanzionatori di loro spettanza al fine di verificare la compatibilità attuale dello stato di fatto delle spiagge rientranti sotto la giurisdizione di codesto Comune con la normativa vigente legislativa e regolamentare. In particolare essi sono tenuti: 1) alla verifica della tipologia e della consistenza (facile o di non facile rimozione) delle strutture presenti sull’arenile e attivazione delle eventuali procedure di incameramento ai sensi delle condizioni contrattuali e dell’art. 49 c.n.; 2) all’accertamento dell’adempimento degli obblighi contrattuali in capo ai concessionari “scaduti” aventi ad oggetto lo smantellamento delle opere di “facile rimozione”; 3) all’accertamento della presenza dei titoli “edilizi” e “commerciali” indispensabili per l’esercizio delle attività economiche di “stabilimento balenare” e/o “pubblico esercizio di ristorazione”, i quali, a nostro parere, essendo rimasti carenti dell’atto presupposto per la loro validità e/o efficacia (la concessione demaniale marittima cessata), di conseguenza dovranno essere dichiarati decaduti con l’emanazione dei consequenziali provvedimenti ripristinatori dello stato di fatto pregresso. 

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15. Le pubbliche amministrazioni, come intervengono con i provvedimenti inibitori e sanzionatori nei confronti degli alberghi, ristoranti, pubblici esercizi e nei confronti dei singoli cittadini in territorio urbanizzato quando accertano la decadenza, la scadenza, l’annullamento o la revoca di “una autorizzazione lato sensu presupposta all’esercizio dell’attività”, o la mancanza di un titolo che non supporti la presenza di un’opera avente rilevanza edilizia, hanno l’obbligo di intervenire anche nei confronti delle imprese che svolgono la loro attività sul demanio marittimo (anzi a maggior ragione su queste attività in quanto esse utilizzano un bene pubblico, della collettività), per verificare il possesso dei requisiti di legge e dal momento che dal 1° Gennaio 2024 la quasi totalità delle attività balneari e di ristorazione presenti sul demanio marittimo sono prive del titolo concessorio, è doveroso per la Pubblica Amministrazione accertare quanto detto e disporre i provvedimenti consequenziali. 

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Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il sottoscritto, nella qualità di cui in premessa, 

DIFFIDA 

il Comune di Pontecagnano Faiano (SA), in persona del Sindaco pro-tempore in ottemperanza a quanto previsto dalle norme e dalle sentenze di cui in premessa ad annullare delibera di Giunta Comunale n.274 del 21/12/2023 di estensione dell’efficacia delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo al 31.12.2024 e a non emanare eventuali determinazioni esecutive della stessa e/o a non apporre firme di prolungamento dell'efficacia di dette concessioni. 

CHIEDE 

allo stesso ente comunale, dato atto che le concessioni demaniali marittime sono da considerarsi dal 1° Gennaio 2024 scadute e quindi prive di effetti, come del resto tutti gli atti amministrativi che hanno come presupposto le concessioni stesse, 

DI ATTUARE 

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a) i controlli di competenza in particolare per quanto riguarda la presenza sull’arenile di “opere di facile rimozione”, di cui se ne deve ordinare lo sgombero come dalle condizioni previste nelle concessione-contratto in quanto ad oggi prive di titolo che le legittimi, 

DI EMANARE 

b) i provvedimenti di competenza del S.U.A.P., del S.U.E. e del Settore amministrativo competente conseguenti all’attuale mancanza di titoli per esercitate attività sul demanio marittimo. 

CHIEDE 

all’Agenzia del Demanio e alla Guardia Costiera di attivare le procedure di cui all’art. 49 del Codice della Navigazione nell’eventualità riscontrino la presenza dei “opere di non facile rimozione” sull’ arenile e nelle aree demaniali marittime in generale. 

CHIEDE ALTRESI’ 

agli organi istituzionali di controllo di attivare le verifiche di loro spettanza in ordine alla liceità dell’operato degli organi amministrativi ed esecutivi alla luce degli obblighi di disapplicazione delle norme nazionali in contrasto con la normazione di derivazione eurounitaria. 

Pontecagnano-Faiano, lì 05.01.2024 Roberto Biagini
Coordinamento Nazionale Mare Libero


COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
 

PROVINCIA DI SALERNO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 274 del 21/12/2023 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER IL RIORDINO E L’EFFICACIA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AD USO TURISTICORICREATIVO 

L'anno duemilaventitré addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 13:09, nella Sala Giunta - Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Vice Sindaco Nunzia Fiore la Giunta Comunale. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000) il Segretario Generale Dott.ssa Paola Dello Iacono. 

Intervengono i Signori: 

Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco LANZARA GIUSEPPE X
2 Vice Sindaco FIORE NUNZIA X
3 Assessore D'AMICO ROBERTA X
4 Assessore SICA GERARDA X
5 Assessore SICA RAFFAELE X
6 Assessore VACCARO DARIO X

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento: 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

- Il legislatore nazionale, nelle more dell’attuazione di una riforma organica del settore delle concessioni demaniali marittime e al fine di salvaguardare i piani di investimento adottati dai concessionari in essere facendo affidamento sul termine di scadenza delle concessioni, ha previsto con vari interventi legislativi la proroga automatica delle concessioni in essere e da ultimo con l’art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145 del 2018 (confermata dall’art. 182, comma 2, del decretolegge n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020 in termini di sospensione ex lege dei procedimenti di nuova assegnazione o di riacquisizione al patrimonio pubblico delle aree demaniali concesse, e dal decreto-legge n. 104/2020, convertito dalla l. n. 126/2020, in termini di estensione della misura alle concessioni lacuali e fluviali) ha stabilito la proroga fino al 31 dicembre 2033;  

- tali interventi legislativi sono stati ritenuti dalla giurisprudenza nazionale nettamente prevalente, oltre che dalla Corte di Giustizia, in contrasto con il Diritto dell’Unione Europea e in particolare con il principio secondo cui un'autorizzazione, quale una concessione di occupazione del demanio marittimo, deve essere rilasciata per una durata limitata adeguata, senza prevedere la procedura di rinnovo automatico, e che perciò non solo i giudici nazionali ma anche le autorità amministrative, comprese quelle comunali, sono tenuti a disapplicarle a favore della normativa sovranazionale;  

- con le sentenze n. 17 e 18, depositate il 9 novembre 2021, il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria:  

ha statuito che le norme legislative nazionali che dispongono (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, compresa la succitata moratoria legata all’emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui all’art. 182, comma 2, D.L. n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020 – sono in contrasto con il diritto euro-unitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art.12 della direttiva 2006/123/CE, e vanno perciò disapplicate da ogni apparato dello Stato, ivi compresa la Pubblica Amministrazione;  

ha precisato che “nel settore delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, le risorse naturali a disposizione di nuovi potenziali operatori economici sono scarse, in alcuni casi addirittura inesistenti, perché è stato già raggiunto il – o si è molto vicini al – tetto massimo di aree suscettibile di essere date in concessione”;  

ha deciso, tuttavia, di modulare gli effetti temporali delle proprie sentenze per consentire a Governo e Parlamento di approvare nel frattempo una normativa di riordino della materia in conformità col diritto comunitario e di fissare l’inizio dell’operatività degli effetti delle proprie decisioni al 31.12.2023;  

- la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia afferma che l'amministrazione, anche comunale, è tenuta, al pari del giudice nazionale, ad applicare le disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva e a disapplicare le norme del diritto nazionale non conformi a tali disposizioni (v., in tal senso, sentenze del 22 giugno 1989, Costanzo, 103/88, EU:C:1989:256, punti da 29 a 33, nonché del 10 ottobre 2017, Farrell, C-413/15, EU:C:2017:745, punto 33; da ultimo, sentenza 20 aprile 2023, rinvio pregiudiziale in C-348/22), fra le quali rientra l’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, applicabile alle concessioni di occupazione del demanio marittimo comprese quelle che non presentano un interesse transfrontaliero certo ex art. 49 TFUE (punto 1 del dispositivo della sentenza 23 aprile 2023 cit.); 

Visti: 

- la legge n. 118 del 05.08.2022 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, la quale ha 

ribadito che: 

le concessioni continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023 e successivamente devono essere affidate mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento;  

solo in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023 connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura stessa, l’autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024; 

- il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” che, prorogando i termini per l’esercizio di deleghe legislative, ha prorogato i termini disposti ai sensi della l. 145/2018 e del d.l. n. 104/2020 fino al 31.12.2024 e quelli in caso di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2024 sino al 31.12.2025, così disponendosi al comma 3 dell’art. 3 “In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2024, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025. Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione”; 

- la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative”, la quale fino all'adozione dei decreti legislativi ha vietato agli enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 5 agosto 2022, n. 118;  

- la sentenza del Consiglio di Stato n. 2192 del 01.03.2023, nella cui motivazione si legge che “Sulla base di quanto affermato dall’adunanza plenaria, con le ricordate sentenze n. 17 e 18 del 2021, non solo i commi 682 e 683 dell’art. 1 della legge n. 145/2018, ma anche la nuova norma contenuta nell’art. 10-quater, comma 3, del D.L. 29/12/2022, n. 198, conv. in L. 24/2/2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE e va conseguentemente disapplicata da qualunque organo dello Stato”; 

Considerato che con la medesima sentenza n. 2192/2023 cit. il Consiglio di Stato, rifacendosi a Corte Giustizia UE 14/7/2016, in cause riunite C-458/14 e 67/1, ha precisato che la scarsità della risorsa naturale (che ai fini dell’applicazione dell’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE cit. determina limitazione al numero di autorizzazioni concedibili e che nella specie è costituita dalla spiaggia) deve essere valutata “riguardo alla situazione del territorio comunale”; 

Vista altresì: 

- la nota prot. n. PG/2023/0526376, assunta al prot. dell’Ente in data 02.11.2023 al n. 55904, con cui la Regione Campania – Direzione Generale per le politiche culturali ed il turismo, definisce per tutti i Comuni Costieri il termine del 31.12.2023 come scadenza delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo in essere, con conseguente obbligo di disapplicazione delle norme nazionali che prevedono la proroga automatica dei titoli concessori oltre tale data, disapplicazione che si estende anche alla nuova norma contenuta nell’art. 10 quater, co. 3, D.Lgs n. 198/202, convertito in L.n. 14/2023 (cd Milleproroghe); 

- la sentenza della Corte Suprema di Cassazione Sezioni Unite Civili n. 32559 del 23/11/2023, con la quale i giudici hanno cassato la sentenza n. 18/2021 del Consiglio di Stato inerente le proroghe delle Concessioni Demaniali Marittime e che, da ultimo, evidenzia: “Spetterà al Consiglio di Stato pronunciarsi nuovamente, anche alla luce delle sopravvenienze legislative, avendo il Parlamento e il Governo esercitato, successivamente alla sentenza impugnata, i poteri normativi loro spettanti”. 

Dato atto:  

- della ricognizione delle Aree Demaniali Marittime ricadenti sul territorio comunale, effettuata da parte dell’Ufficio Demanio Marittimo nell’ambito del Settore Urbanistica ed Edilizia, risultano presenti: 

- N. 26 aree demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo con titolo concessorio in scadenza al 31/12/2023; 

- N. 3 aree demaniali marittime ad uso diverso da turistico-ricreativo; 

- N. 1 area demaniale marittima ad uso turistico-ricreativo decaduta con atto Reg. Concessioni Demaniali n. 03 del 27.02.2023; 

- N. 2 aree demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, già a suo tempo concesse e destinate a medesimo uso ma non più rinnovate, oggetto di procedura pubblica per la riassegnazione in corso ai sensi dell’avviso pubblico n. 1903/2021, in attuazione dell’indirizzo fornito con D.G.C. n. 115/2021; 

- che in conformità ed in coerenza con il PUAD Regionale, adottato con Delibera di Giunta 

Regionale n. 712 del 20/12/2022, si rileva che su un totale di circa mq 185.000 di aree demaniali marittime interessanti il territorio comunale di Pontecagnano Faiano, circa mq 60.000 sono attualmente impegnate da concessione demaniale (32,43% < 70% max ammissibile); inoltre a fronte di un totale di circa mt 6.000 lineari di costa, circa mt 3.000 (50,00% < 70% max ammissibile) sono prospicienti alle aree demaniali impegnate da concessione; 

Considerato che: 

- a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato n. 17 e n. 18 novembre 2021, con nota prot. n.50045 del 15.11.2021 e nota prot. n. 51577 del 02.12.2021, il Comune ha provveduto a comunicare ai concessionari che, a valle delle citate pronunce, la durata residua delle concessioni sarebbe cessata alla data indicata dal Consiglio di Stato (31/12/2023), superando così la precedente comunicazione di proroga dei titoli al 2033; 

- ad oggi non sono stati emanati i decreti legislativi di riordino e semplificazione della disciplina in materia di concessioni demaniali marittime di cui alla delega legislativa contenuta nell’art. 4, comma 1, della legge 118 del 2022 (“legge annuale per il mercato e la concorrenza”) ed, in particolare, la definizione degli indennizzi in favore dei concessionari uscenti per cui l’art. 4.2 prevede, alla lett. i), di far rientrare nella delega al Governo anche la «definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante»;  

- il Responsabile del Servizio Demanio Marittimo comunale, con avviso n. 1903/2021 dell’Albo Pretorio, in attuazione dell’indirizzo fornito con Delibera Giunta Comunale n. 115/2021 del 14/06/2021 ad oggetto: “Riassegnazione di Concessioni Demaniali Marittime con finalità turisticoricreative. Atto di indirizzo”, ha indetto una manifestazione d’interesse volta a individuare i soggetti cui riassegnare due concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa già a suo tempo concesse e destinate a medesimo uso, ma non più rinnovate, affinché si proceda al recupero ed alla riqualificazione delle aree stesse per una più proficua utilizzazione del bene demaniale; 

- il bando, di cui all’Avviso n. 1903/2021 suddetto, rispetta i principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità ai sensi del Codice della Navigazione R.D. n. 327 oltre che, per quanto occorra, ai sensi del D.Lgs 50/2016, aggiornato con il D.Lgs 31marzo 2023 n. 36 “Nuovo Codice Appalti”, nonché tenendo conto dei principi fondamentali dettati dalle normative nazionali ed europee vigenti; 

- sulla scorta di tale bando, riferito all’Avviso n. 1903/2021 relativo a due specifiche situazioni di concessioni demaniali decadute e da riassegnare, il Responsabile del servizio Demanio Marittimo comunale ha definito uno schema generale di Avviso Pubblico, allegato alla nota prot. n. 58159 del del 30.12.2022, che, tuttavia, necessita ai fini di una sua definitiva redazione ed applicabilità dei sopra citati decreti attuativi statali che stabiliscano le modalità di effettuazione delle evidenze pubbliche per l’assegnazione delle concessioni demaniali anche ai fini della “definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante”, come precisato dalla legge n. 118/2022; 

- l’ Amministrazione Comunale intende : 

salvaguardare ed assicurare la continuità dell’offerta dei servizi turistici balneari per la prossima stagione estiva 2024; 

garantire la tutela, la custodia e la continuità dell’offerta dei servizi riferiti alle aree demaniali marittime da parte degli attuali titolari di concessioni per il periodo necessario all’eventuale espletamento delle evidenze pubbliche, riconoscendo gli stessi servizi turisticoricreativi quali risorse turistiche fondamentali, oltre che elementi di presidio dell’area costiera, e volendo tutelare l’occupazione e il reddito delle imprese turistiche esistenti, oltre che la continuità  anche nella corresponsione dei relativi canoni; 

Vista la normativa e le disposizioni statali e regionali di interesse; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia, e di regolarità contabile, reso dal Responsabile del Settore Finanziario Gestione Entrate, firmati digitalmente ed allegati alla presente; 

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per i Responsabili di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e s.m.i., nel caso di specie in quanto gli stessi non si trovano in posizione di conflitto d'interesse ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;  

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge 

DELIBERA 

1) Le premesse si intendono integralmente richiamate e approvate e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2) Di dare indirizzo al Responsabile dell’Ufficio Demanio Marittimo, in accordo con quanto disposto dall’art. 3 della Legge n. 118/2022, al fine di individuare il termine del 31.12.2024 quale limite ultimo di conservazione dello stato attuale dei titoli concessori in essere, salve le facoltà di cui al comma 3, penultimo capoverso, dello stesso articolo, al fine di garantire la tutela, la custodia e la continuità dell’offerta dei servizi riferiti alle aree demaniali marittime da parte degli attuali titolari di concessioni per il periodo necessario all’eventuale espletamento delle evidenze pubbliche, riconoscendo gli stessi servizi turistico-ricreativi quali risorse turistiche fondamentali, oltre che elementi di presidio dell’area costiera, e volendo tutelare l’occupazione e il reddito delle imprese turistiche esistenti, oltre che la continuità anche nella corresponsione dei relativi canoni per l’anno 2024. 

3) Di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Demanio Marittimo, nelle more di un riordino normativo nazionale, per la definizione, anche mediante l’aggiornamento e/o adeguamento dello schema di bando pubblico già redatto con nota prot. n. 58159 del 30.12.2022, delle procedure per l’affidamento in concessione delle aree di demanio marittimo mediante selezione, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, conformemente ai criteri stabiliti dall’art. 4 della 5 agosto 2022, 

n. 118 e conformemente alle previsioni del P.U.A.D. regionale adottato con D.G.R. n. 712/2022. 

4) Di riservarsi di fornire ulteriori indirizzi applicativi entro la data di cui al punto 2 (31.12.2024), sulla base delle determinazioni che medio tempore saranno eventualmente assunte dal legislatore statale, ove non immediatamente applicabili. 

5) Di dare atto che i componenti della Giunta dichiarano che per loro non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie e né conflitto d'interesse. 

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’Art. 134 comma 4 del D. 

Lgs. N° 267/2000. 

Letto, confermato e sottoscritto 

IL Vice Sindaco                                                                                   IL Segretario 

Nunzia Fiore                                                                                Dott.ssa Paola Dello Iacono 

(atto sottoscritto digitalmente)