POMPEI, RIGETTATO IL RICORSO CONTRO LO SGOMBERO DEI NONNINI DALLA CASA DI RIPOSO "BORRELLI". LA SENTENZA DEL TAR DA' RAGIONE AL SINDACO PIETRO AMITRANO PER AVER AGITO SOPRATTUTTO NELL'INTERESSE DELL'INCOLUMITA' DEI NONNINI

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Dopo la notizia di questa sentenza, la scelta più conveniente per me sarebbe stata quella di rimanere in silenzio. Umanamente, per non riaprire una ferita dolorosa, e in termini di serenità acquisita, essendo ormai lontano dal guado della polemica sterile.

C’è un fatto, però: ho passato anni ad arrovellarmi nel dubbio, a chiedermi se in merito a questa vicenda (così spinosa e “gravosa” in termini di responsabilità decisionale) avessi agito bene o meno. Ed è dunque impossibile non ripensare a quel malessere, alimentato dalle successive strumentalizzazioni radenti la calunnia e da quanto ne è conseguito, e non liberarsi da quegli incubi.

Sia chiaro un punto, innanzitutto: mai alcun dubbio ha investito la buona fede di quelle decisioni. Mai! Al di là delle preoccupazioni economico-finanziarie che attanagliavano la gestione della Casa Borrelli da diversi anni, sono sempre stato consapevole di aver agito per il bene della nostra città e dei nostri nonnini.

E ora c’è un tribunale che lo dice: quell’atto tanto discusso è stato fatto nell’unico e totale interesse dei nonnini che vivevano sotto quel tetto non sicuro, ai quali tra l’altro era stata trovata una soluzione più che degna.

Come tutti sappiamo, però, questa vicenda è stata crudelmente e selvaggiamente strumentalizzata, finanche da diversi personaggi che facevano parte della mia Amministrazione, e che oggi siedono in consiglio comunale e che pensano di poter gestire la cosa pubblica a proprio piacimento.

Non ha importanza! Non per me, non ora!

Una precisazione, tuttavia, ritengo sia necessaria: nelle proposte fatte da me e dai miei dirigenti non si è mai parlato dell’abbattimento della casa di riposo.

Ancora una volta: mai! L’intervento avrebbe dovuto (e deve) riguardare solo ed esclusivamente la chiesetta, che in ogni caso sarà ricostruita nei terreni di proprietà della delegazione pontificia affianco alla casa di riposo, e che ad intervento ultimato dovrà essere ceduta complessivamente al Comune.

Come reso evidente, infatti, dalle diverse note inviate dal sottoscritto all’EAV nel 2019 ho sempre asserito che Casa Borrelli deve assolutamente conservare la destinazione per la quale fu donata a suo tempo. Ma c’è di più: in quegli stessi documenti ho sempre richiesto di evitare i sottopassi, studiando la possibilità di rimodulazione del trasporto ferroviario prevedendo una sorta di metropolitana leggera (previo studio di fattibilità), che alla luce degli ultimi interventi sul nostro territorio (vedi linea Gragnano-Castellammare) potrebbe tranquillamente essere fattibile.

In ogni caso, prima di prendere in considerazione ogni altro intervento, ho sempre ritenuto prioritarie la ristrutturazione completa della casa di riposo e la riqualificazione di Via Nolana. Mai nessun’altra motivazione ha mosso la mia azione amministrativa se non il perseguimento del bene della nostra amata Pompei e lo spirito di servizio ad essa dedicato. Solo e soltanto questo.

Pietro Amitrano


Ecco la sentenza del TAR: 

Pubblicato il 08/08/2022

N.05325/2022 REG.PROV.COLL.

N.02886/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(sezione quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2886 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Maria De Felice, Giuseppina Sannino, Ermelinda Sorrentino, Gennaro Cella, Giulia Nastri, Annamaria Acconcia, Anna Maria Matrone, Antonio Buonomo, Vittorio Benito Esposito, Mario Chiaravallo, Giuseppe Guarino, Umberto Milani, Luigia Acanfora, Antonio Ferrara e Francesco Esposito, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Pompei, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Messina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Sant'Antonio Abate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.Roberto D'Aniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ambito Sociale 32, Comune di Pompei Settore IV, Comune di Pompei Settore VI, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;

Aspide Azienda Pompeiana di Servizi, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

nei confronti

Aspide Azienda Pompeiana di Servizi, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

1.dell'ordinanza n.114 del 02/07/2019 a firma del Sindaco di POmpei e del Dirigente VI settore con la quale veniva ordinato entro il 15/07/2019 lo sgombero dell'edificio sito in Pompei alla via Lepanto .235 ove alloggiano gli ospiti della Casa di Riposo Borrelli;

2.dell'atto prot. n.19268 del 18/06/2019 a firma del dirigente del settore amministrativo Ambito Territoriale n.32 di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività della Casa di Riposo Borrelli;

3.del verbale non meglio conosciuto del 20.5.2019 richiamato nel provvedimento sub. a)nel quale è stato deciso di adottare un provvedimento di interdizione dell'uso dell'immobile Casa Borrelli e che entro il 30 giugno 2019 gli ospiti della Casa venissero collocati in altre strutture;

4.della nota del Dirigente del VI settore n.20101/2019 richiamata nel provvedimento sub a) non meglio conosciuta con la quale venivano sintetizzati i risultati delle indagini tecniche eseguite sull'immobile "Casa Borrelli";

5.del verbale della seduta del 12/06/2019 non meglio conosciuto e richiamato nelle premesse del provvedimento impugnato sub b);

6.di ogni altro atto e/o provvedimento collegato, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivi all'interesse del ricorrente;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

7.degli atti già gravati con il ricorso introduttivo;

8.in parte qua del Verbale di C.C. n.8/2019, della relazione dell'U.T.C. di replica alla CTP depositata dai ricorrenti e della nota prot. n. 34448/U del Dirigente del Settore Servizi Sociali e Servizi al Cittadino nonchè la relazione resa dal Dirigente del Terzo Settore del Comune di POmpei;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pompei e del Comune di Sant'Antonio Abate;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nell'udienza pubblica straordinaria, fissata nell'ambito del programma di smaltimento PNRR dell'arretrato presso i Tribunali Amministrativi Regionali, del giorno 21 giugno 2022, tenuta ai sensi dell'art.87, comma 4 bis, c.p.c., la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 10/7/2019 e depositato in pari data, i ricorrenti esponevano in fatto:

-che in data 02/07/2019, era stata emessa un'ordinanza con la quale veniva disposto entro il 15/07/2019 lo sgombero dell'edificio, sito in Pompei alla via Lepanto n.235, di proprietà del comune e gestito da un ente strumentale, ove legittimamente alloggiavano gli ospiti della Casa di Riposo;

-che la determinazzione del Sindaco si fondava sulla inadeguata staticità e vulnerabilità sismica dell'edificio, come risultava dagli accertamenti geognostici, diagnostici e di conoscenza del fabbricato, all'uopo effettuati e dai quali era emerso il degrado del calcestruzzo, la crisi di alcuni elementi, anche solo per eccesso di carico gravitazionale, e, in generale, della sicurezza minima della struttura portante del fabbricato;

-che era seguita l'adozione dell'atto prot. n. 19268 del 18/06/2019 di sospensione dell'autorizzazione, rilasciata al prestatore Azienda Speciale Aspide, attualmente in liquidazione, per il funzionamento della Casa albergo per anziani.

Tanto premesso in fatto, i ricorrenti articolavano le seguenti censure in diritto:

I.Violazione e falsa applicazione art.54 co. 4 T.U.E.L. per mancanza dei presupposti - eccesso di potere - Violazione art.97 Cost. in quanto la p.a. avrebbe adottato l'ordinanza contingibile e urgente in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge e, in particolare, del requisito dell'imprevedibilità del pericolo, essenso la situazione acclarata dipesa da fatti noti (l'insistenza del fabbricato in una zona sismica) e preesistenti (l'assenza di opere di manutenzione dell'edificio, a cui avrebbe dovuto provvedere lo stesso Comune, in qualità di proprietario), accertati diversi mesi prima l'adozione dell'ordinanza-la relazione tecnica risale al marzo del 2019, del requisito del grave pericolo per la pubblica incolumità, del requisito della temporaneità del provvedimento de quo, non essendo stato previsto un termine iniziale e di fine lavori o indicata un'altra sede dove ospitare gli abitanti, affetti da varie patologie;

II.Stesse censure di cui in precedenza - Carenza di istruttoria - Violazione dei principi sul giusto procedimento - Eccesso di potere per sviamento - Travisamento dei fatti ed essenza dei presupposti di fatto e di diritto - Contraddittorietà in quanto il dispositivo del provvedimento avrebbe contraddetto gli esiti dell'istruttoria dai quali emergerebbe l'adeguatezza delle condizioni statiche dell'edificio, in particolare degli esercizi comprendenti i carichi permanenti e i sovraccarichi di esercizio;

III.Illegittimità derivata dell'atto di sospensione delle attività, trattandosi di atto conseguenziale a quello impugnato, da cui ne ricalca la illegittimità;

IV.Violazione art.7 legge n.241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla sospensione dell'autorizzazione - Manifesta irragionevolezza ed illocità; perchè sarebbe stato emesso in violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento.

Si costituiva in resistenza il Comune di Pompei, che, in adempimento dell'ordinanza istruttoria n.1006 dell'11 luglio 2019, depositava apposita documentazione.

Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 30/08/2019, i ricorrenti contestavano nuovamente il valore del sovraccarico applicato ai fini dell'analisi sismica dell'edificio, in quanto questo sarebbe dovuto essere pari a 2 KN/mq o 3 KN/mq, previsto rispettivamente per le aree destinate ad attività domestiche e residenziale o per degenza di ospedali, ovvero per le aree con tavoli di lettura o ristorazione, e non 5 KN/mq, lamentando, altresì, un eccesso di potere per disparità di trattamento, in quanto la p.a. non avrebbe disposto misure analoghe a quelle in questione nei confronti di un immobile attiguo, destinato ad asilo nido, che presenterebbe le stesse caratteristiche strutturali e sismiche e che alcuna nota sarebbe stata comunicata in ordine alla possibilità di una diversa allocazione degli ospiti della casa di riposo; del resto, la stessa ordinanza di sgombero sarebbe stata notificata solo a due ospiti dell'intero istituto, non agli altri ricorrenti o ai loro familiari.

Si costituiva, altresì, il Comune di Sant'Antonio abate, in qualità di capofila dell'ambito Territoriale Sociale n.32, di cui il Comune di Pompei faceva parte.

In data 29/04/2019, i ricorrenti depositavano la determina per l'affidamento ad una cooperativa sociale del servizio di assistenza domiciliare agli anziani nella struttura della casa per anziani, per assicurarne la continuità.

In data 11 e 12 maggio del 2022, le p.a. resistenti depositavano gli atti d'occupazione di urgenza per la realizzazione di interventi di compatibilizzazione urbana della rete ferroviaria nel Comune di Pompei. Con memoria depositata il 27/5/2022, i ricorrenti osservano che il provvedimento de quo, essendo successivo all'ordinanza gravata, non avrebbe potuto produrre effetto alcuno sul ricorso in questione anche perchè non riguarderebbe l'area su cui insiste il fabbricato ed evidenziavano altresì che alcuna opera di consolidamento era stata intrapresa.

Infine, con memoria di replica, depositata il 29/5/2022, il Comune di Sant'Antonio Abate eccepiva il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire dei ricorrenti, con riferimento all'impugnazione dell'atto di sospensione del servizio di assistenza per anziani, in quanto Unico legittimato attivo sarebbe stata l'Azienda Speciale A.S.P.I.D.E., autorizzata all'esercizio dell'attività, laddove, invece, gli ospiti della casa di riposo vanterebbero un interesse di mero fatto, o non trarrebbero alcuna utilità dall'annullamento dell'atto, essendo stati collocati in altre strutture residenziali.

Con ordinanza del giorno 11 settembre 2019 n.1372, l'istanza cautelare di sospensione veniva respinta.

All'udienza pubblica straordinaria, fissata nell'ambito del programma di smaltimento PNRR dell'arretrato presso i TRibunali Amministrativi Regionali, del giorno 21 giugno 2022, tenuta ai sensi dell'art.87, comma 4 bis, c.p.c., la causa passava in decisione.

DIRITTO

L'impugnativa, articolata in ricorso principale e in ricorso per motivi aggiunti, è in parte infondata e in parte inammissibile per le ragioni che vanno ad esporsi.

In particolare, va preliminarmente affermata la legittimazione a ricorrere degli istanti rispetto all'ordine di sgombero dell'edificio (ordinanza n.114 del 02/07/2019, impugnata sub 1 dell'epigrafe), che è stato loro notificato in qualità di soggetti che dell'immobile avevano, al momento dell'adozione dell'atto, il godimento e si trovano in relazione materiale con esso.

L'ordine di sgombero è stato adottato nelle forme dell'ordinanza ai sensi dell'ex art 54 Testo Unico Enti LOcali (TUEL, d.lgs. n 267/2000) emanata dal Sindaco del Comune di Pompei in qualità di Ufficiale di GOverno.

Il Collegio osserva, in via generale, che le ordinanze contingibili e urgenti in quanto dotate di capacità derogatoria dell'ordinamento giuridivo, sottratte al principio di tipicità degli atti amministrativi e funzionali a sopperire a situazioni straordinarie a tutela dell'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, non altrimenti fronteggiabili, richiedono - per la loro legittimità - la sussitenza di indefettibili presupposti, da tempo individuati dalla giurisprudenza: oltre al rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, è necessaria l'impossibilità di differire ad altra data l'intervento richiesto in ragione della previsione di un danno incombente (urgenza) e di far fronte alla situazione di pericolo attraverso ordinari rimedi messi a disposizione dell'ordinamento (contingibilità) (TAR Napoli, sez v, sent. n 540 del 2020; n.2989 del 2021; Cons.Stato, sez II, 5658 del 2017; sez.V, del 26 luglio 2016, n.3369).

Accanto ai presupposti testè indicati vi è il requisito della "precisa indicazione del limite temporale di efficacia, in quanto solo in via temporanea può essere consentito l'uso di strumenti extra ordinem, che permettono la compressione di diritti e interessi privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalla legge" (TAR Napoli, sez.V, sent. n. 860 del 2016).

Ciò posto, nel caso di specie - in relazione alle doglianze prospettate con i primi due motivi di ricorso principale e reiterato con il ricorso per motivi aggiunti - l'ordinanza gravata è stata adottata perchè l'edificio, adibito a casa di cura per anziani, all'esito dei risultati delle indagini diagnostiche, commissionate dall'Ufficio tecnico del Comune di Pompei, presentava condizioni statiche e un indice di vulnerabilità sismica non adeguati.

Al riguardo la difesa dei ricorrenti ha eccepito che il Comune di Pompei avesse già una completa conoscenza da parte dei fattori di rischio esistenti per la pubblica incolumità, qualai lo stato di degrado del fabbricato, dovuto alla mancata manutenzione cui proprio l'Amministrazione era espressamente tenuta, e il rischio sismico che caratterizza l'area in questione. La doglianza non merita condivisione: ai fini della legittimità dell'ordinanza contigibile e urgente non è necessaria l'imprevedibilità dello stato di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere, poichè presupposto per l'adozione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 54 T.U.E.L. è la sussistenza della necessità e dell'urgente attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici da tutelare (TAR Napoli, sent. n 5370/2021).

Quando, poi, al requisito della temporaneità degli effetti del provvedimento, che devono essere strettamente correlati al perdurare dello stato di necessità (TAR Napoli, Sez. V, sent. n 3521 del 2022) può reputarsi sufficiente l'indicazione, nell'ordinanza in epigrafe, della durata utile alla messa in sicurezza del fabbricato come termine finale della sua efficacia.

Del pari, non meritano condivisione le difese attoree che hanno posto in dubbio l'effettiva sussistenza del pericolo per la pubblica incolumità. Al riguardo, può osservarsi che l'ordinanza in contestazione è stata adottata all'esito delle indagini effettuate dal consulente tecnico del Comune di Pompei, il quale ha condotto la verifica strutturale statica e sismica dell'edificio in conformità a quanto prescritto nel Capitolo 8 e 10 del D.M. del 17/01/2018, a valle di una serie di indagini conoscitive dello stato di fatto del fabbricato, sia per quanto riguarda la geometria strutturale sia per quanto riguarda le caratteristiche fisico meccaniche dei materiali posti in opera (cfr. relazione tecnica in atti); per valutare la staticità ha provveduto, inoltre, ad effettuare un controllo dei materiali, mediante verifiche visive in situ ed indagini sperimentali, ispezione delle strutture, anche attraverso un rilievo con termo-camera a infrarossi e di carotaggio dei materiali.

L'indagine pur limitandosi ad alcune aree è stata realizzata tenendo conto della natura mista del fabbricato, costruito in diversi periodi storici, e ne è risultato il degrado dei materiali, in particolar modo del calcestruzzo che presenterebbe livelli di carbonatazione tale da rendersi visibikle ad occhio nudo e da corrodere le barre dell'armatura, la crisi degli elementi verticali in prossimità delle aree di apertura e di alcuni solai (cfr. relazione tecnica in atti).

Anche in relazione alla vulnerabilità sismica dell'edificio, gli esiti dell'indagine svolta dal tecnico incaricato hanno evidenziato che il fabbricato in oggettoi risulta non adeguato in riferimento alla normativa tecnica vigente per le costruzioni, nè la metodologia applicata appare segnata da errori evidenti, rivelandosi, invece, solo opinabili i risultati basati su modelli di calcolo derivati dallo studio soggettivo del professionista, cosicchè che il provvedimento amministrativo che su di esso si basa, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, va esente dalle prospettate censure di legittimità in quanto esso non in contrasto con i canoni di ragionevolezza, logicità e plausibilità.

Va disattesa, infine, la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art 7 l. 241/90. in ragione del dimostrato carattere urgente e necessitato del provvedimento (TAR Napoli, Sez. V, sent. n.17/2015).

IL ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti vanno, invece, dichiarati inammissibili nella parte in cui recano l'impugnativa del provvedimento di sospensione dell'attività (sub 2 dell'epigrafe), trattandosi all'evidenza di misura attinente alla sfera giuridica di altro soggetto (ovvero del soggetto gestore della casa di riposo, nel caso l'Azienda Speciale Aspide), non chè degli atti endoprocedimentali e istruttori, privi, di natura, di attitudine offensiva.

Il gravame, articolato in ricorso principale e ricorso per motivi aggiunti, va, dunque, complessivamente disatteso perchè in parte infondato e in parte inammissibile.

Avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie e alla natura degli interessi coinvolti, si stima equo compensare tra le parti le specie di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

a)rigetta in parte il ricorso e in parte lo dichiara inammissibile nei sensi precisati in motivazione;

b)compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Ida Raiola, Presidente FF, Estensore

Gianluca Di Vita, Consigliere

Maria Grazia D'Alterio, Consigliere

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Ida Raiola

IL SEGRETARIO