REGOLAMENTO RAPPORTI TRA SAVOIA 1908 FC E GLI ORGANI DI INFORMAZIONE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2024/25 COME DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLARE N.6 DELL’1 LUGLIO 2024 DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

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Il Savoia 1908 Fc comunica che tutte le richieste di accredito per le gare interne della stagione sportiva 2024/25 devono pervenire alla mail: accrediti@savoiacalcio.it.
 
Pubblichiamo di seguito le linee guida indicate dalla Lega Nazionale Dilettanti:
 
Si rendono note le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti tra le Società calcistiche e gli organi di informazione in relazione alle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2024/2025, fatte salve le ulteriori disposizioni emanate dalla Lega stessa per l’attività del proprio Dipartimento Interregionale.
Art. 1 ACCESSO AGLI STADI
Potranno accedere gratuitamente agli stadi in occasione delle gare delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti:
 
-I giornalisti e i cronisti che siano in possesso dell’accredito per l’accesso rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6;
-I giornalisti che siano in possesso della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.l. e dall’U.S.S.I.;
-I fotografi che siano in possesso dell’accredito per l’accesso rilasciato dalla Società ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6;
-I tecnici e gli operatori audio e/o video che siano in possesso dell’accredito per l’accesso rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6;
 
Art. 2 ACCESSO ALLA TRIBUNA STAMPA
Possono accedere alla tribuna stampa i giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963, previa esibizione dell’accredito per l’ingresso allo stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante e della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall’U.S.S.I.
 
Art. 3 ACCESSO ALLA SALA STAMPA
Possono accedere ai locali adibiti a sala stampa i giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963, previa esibizione dell’accredito per l’ingresso allo stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante e della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall’U.S.S.I. Possono accedere altresì alla sala stampa i cronisti, i tecnici e gli operatori audio e/o video che siano in possesso dell’accredito rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6.
 
Art. 4 ACCESSO AL RECINTO Dl GIOCO
Possono essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega Nazionale Dilettanti, dalla Divisione Calcio a Cinque, dal Dipartimento Interregionale, dal Dipartimento Calcio Femminile e dai Comitati Regionali, unicamente i fotografi e i tele-operatori che abbiano ottenuto preventivo e specifico accredito nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare ed autorizzati dalle Società ospitanti.
 
I fotografi autorizzati ad accedere al recinto di gioco debbono prendere posto lungo le due linee minori del terreno di giuoco, nelle apposite postazioni situate dietro le porte, e non possono in ogni caso operare nello stadio in aree diverse da quelle ad essi riservate. 
 
Le Società calcistiche ospitanti sono responsabili, in ogni caso, del comportamento dei fotografi e i tele-operatori che abbiano ottenuto l’accesso al recinto di gioco.
 
Art. 5 ACCESSO AI SOTTOPASSAGGI ED AGLI SPOGLIATOI
Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l’accesso da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori al sottopassaggio ed agli spogliatoi degli Ufficiali di Gara e delle due squadre.
 
L’accesso agli spogliatoi delle squadre è consentito unicamente ai tesserati delle due Società che, in occasione delle gare, assolvano un incarico ufficiale previsto dalle vigenti normative federali.
 
Art. 6 ACCESSO AI LOCALI ANTISTANTI GLI SPOGLIATOI
Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l’accesso da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori ai locali antistanti gli spogliatoi.
L’accesso di tali soggetti ai suddetti locali potrà essere concesso:
-soltanto dopo che gli Ufficiali di Gara, i calciatori ed i tecnici delle due squadre siano rientrati negli spogliatoi;
-non prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.
 
Art. 7 INTERVISTE AI TESSERATI
In occasione delle gare i tesserati (dirigenti, allenatori, calciatori, ecc.) potranno rilasciare interviste ai giornalisti qualificati, nonché ai cronisti e agli operatori accreditati dalla Società ospitante secondo le modalità previste dal regolamento allegato alla presente Circolare, nei locali predisposti a tale scopo dalle Società calcistiche.
 
Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire che vengano effettuate interviste ai tesserati delle due squadre prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.
 
Le interviste effettuate nella sala stampa o, comunque, all’interno degli stadi potranno essere trasmesse soltanto in differita non prima che siano trascorsi trenta minuti dal termine delle gare ed unicamente per finalità di informazione nell’ambito dell’esercizio del diritto di cronaca.
 
Art. 8 RIPRESE CINEMATOGRAFICHE
L’art. 56 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni relative ad accordi attinenti alla concessione di diritti di immagine.
 
In considerazione di quanto sopra, le società calcistiche ospitanti che intendano realizzare, al di fuori di finalità esclusivamente sportive, registrazioni visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, dovranno inoltrare documentata richiesta di autorizzazione ai rispettivi Comitati, Dipartimenti o Divisione.
 
Qualora l’autorizzazione venga concessa, gli operatori cinematografici potranno usufruire del «Tagliando di Accesso» allo stadio e alle postazioni messe a loro disposizione dalla Società ospitante, ma non potranno accedere al recinto di giuoco. 
 
Art. 9 MODALITA’ DEL RILASCIO DELLE TESSERE E DEGLI ACCREDITI
La Lega Nazionale Dilettanti autorizza le Società calcistiche di appartenenza a rilasciare tessere ed accrediti per l’accesso agli stadi da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori degli organi di informazione in occasione delle gare delle competizioni organizzate dalla stessa Lega Nazionale Dilettanti e disputate in casa dalle proprie squadre nella stagione sportiva 2024/2025.
 
Le «Tessere-Stampa» e i «Tagliandi di Accesso» di cui sopra potranno essere rilasciati dalle Società calcistiche ospitanti a condizione che vengano rispettate le seguenti disposizioni:
 
a/1 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» e dei «Tagliandi di Accesso» ai giornalisti dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dai rispettivi Direttori Responsabili;
 
a/2 - le «Tessere-Stampa» saranno valide per l’intera stagione sportiva 2024/2025; i «Tagliandi di Accesso» saranno validi soltanto per la singola gara per la quale ciascuna richiesta verrà inoltrata;
 
a/3 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» dovranno essere inoltrate alle Società calcistiche prima dell’inizio della attività agonistica della stagione sportiva 2024/2025; le richieste di rilascio dei «Tagliandi di Accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti almeno tre giorni prima della disputa della gara per la quale viene richiesto l’accesso;
 
a/4 - le «Tessere-Stampa» potranno essere rilasciate unicamente ai giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che svolgano la propria attività professionale nella città nella quale ha sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d’identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della testata, il quale se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella Provincia nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;
 
a/5 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che provengano, in qualità di «inviati», da città diversa da quella in cui ha sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d’identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della testata, il quale se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella Provincia nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;
 
a/6 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai cronisti delle emittenti che abbiano ottenuto dalla Lega Nazionale Dilettanti il nulla-osta per l’esercizio della cronaca sportiva e che facciano pervenire richiesta scritta di rilascio alle Società calcistiche ospitanti nel rispetto del «Regolamento per l’esercizio della cronaca sportiva»; 
 
a/7 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai fotografi iscritti all’Albo Professionale o ai praticanti muniti di valido documento d’identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della testata, che se ne assume la responsabilità; le richieste dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dalle agenzie fotografiche o degli organi di informazione interessati almeno tre giorni prima della gara per la quale viene richiesto l’accesso;
 
a/8 - i tecnici e/o gli operatori di ciascuna delle emittenti che abbiano ottenuto il nulla-osta dalla Lega Nazionale Dilettanti potranno accedere agli stadi accompagnati dai giornalisti incaricati dall’emittente di realizzare i servizi giornalistici e che siano in possesso del “Tagliando di Accesso” rilasciato dalla Società calcistica ospitante; all’ingresso dello stadio i tecnici e gli operatori dovranno esibire un documento di riconoscimento, munito di fotografia, oltre al documento che attesta l’appartenenza alla emittente; ciascuna emittente potrà far accedere allo stadio ed alle postazioni loro assegnate un giornalista e non più di due tecnici e/o operatori.
 
Le Società calcistiche ospitanti sono tenute a concedere gli accrediti speciali che verranno richiesti dalla Lega Nazionale Dilettanti nell’interesse dell’organizzazione calcistica e in adempimento delle proprie finalità istituzionali.
 
Qualora accertino violazioni delle norme contenute nella presente Circolare le Società calcistiche ospitanti dovranno:
 
-dare immediata comunicazione alla Lega Nazionale Dilettanti delle violazioni accertate;
-negare l’accesso ai giornalisti responsabili delle violazioni ancorchè in possesso della «Tessera - Stampa»;
-negare ulteriori accrediti ai giornalisti, cronisti, fotografi, tecnici e/o operatori che abbiano ottenuto il «Tagliando di Accesso» per una gara e si siano resi responsabili delle violazioni.
 
Le Società che violeranno le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente Circolare saranno soggette a procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 4 del Codice Giustizia Sportiva.